Dove sbagliano i candidati
Due errori ricorrono. Il primo: pensare che l'esame di legislazione sia una porta aperta a qualunque comandante competente. Non lo è: vi accede solo chi supera già il requisito di cittadinanza. Il secondo: credere che, trattandosi di uno yacht, le regole della nave mercantile non si applichino. La legge parla di navi battenti bandiera italiana e non esclude gli yacht. Lo verifichi prima di accettare un comando.
Il requisito di cittadinanza
L'art. 292-bis cod. nav. dispone che a bordo delle navi italiane il comandante, e il primo ufficiale di coperta quando ne svolge le funzioni, siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. L'accesso alle funzioni richiede inoltre una qualificazione professionale e una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche di cui il comandante è investito.
L'art. 6, comma 9, D.Lgs. 71/2015 ripete la regola nel decreto STCW e rinvia all'art. 292-bis.
Chi rientra nel decreto
| Candidato | Posizione |
|---|---|
| Comandante UE/SEE non iscritto nelle matricole della gente di mare | Deve sostenere l'esame (art. 1, c. 1, D.M. 38/2012) |
| Primo ufficiale UE/SEE delegato alle funzioni di comandante | Deve sostenere l'esame (art. 1, c. 2) |
| Comandante italiano iscritto nelle matricole | Fuori dal decreto |
| Comandante di Paese terzo (Regno Unito, USA, Isole Marshall, Cayman...) | Non può comandare: manca la cittadinanza |
Dopo la riscrittura dell'art. 119 cod. nav. da parte della L. 70/2026, possono iscriversi nelle matricole i cittadini UE, SEE e svizzeri, e i residenti in Italia di qualunque Stato. Non è chiarito se la sola iscrizione faccia uscire il comandante UE dal D.M. 38/2012: la via sicura resta l'esame.
Certificati di Paesi terzi
L'art. 20, comma 1, D.Lgs. 71/2015 consente il riconoscimento dei certificati di Paesi terzi solo per funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale che ne svolge le funzioni. L'elenco MIT «aggiornato al luglio 2025» comprende il Regno Unito tra i Paesi terzi riconosciuti; Stati Uniti e Isole Marshall non vi figurano. Un primo ufficiale MCA può quindi ottenere la convalida come primo ufficiale, ma non assumere le funzioni di comandante; un comandante britannico non può comandare una nave italiana.
ATTENZIONE - La convalida non supera la cittadinanza La convalida di riconoscimento non è disponibile per la funzione di comandante se il titolare è cittadino di un Paese terzo. Se lo yacht passa alla bandiera italiana, controlli il passaporto del comandante prima delle pratiche.
Yacht: la questione aperta
Art. 292-bis, D.Lgs. 71/2015 e D.M. 38/2012 parlano di navi. L'art. 1 del D.Lgs. 71/2015 esclude le unità da diporto che non svolgono traffici commerciali: gli yacht privati restano fuori dal decreto STCW, quelli commerciali vi rientrano. Non si è trovata alcuna circolare che chiarisca come le Capitanerie applichino il D.M. 38/2012 alle navi da diporto commerciali. Consideri l'esame applicabile e chieda conferma scritta alla Direzione marittima.
Cosa vuole vedere l'esaminatore
- Che sappia enunciare la regola in una frase citando l'art. 292-bis.
- Che sappia perché è davanti alla commissione: cittadino UE/SEE, non iscritto nelle matricole, titolare di certificato II/2.
- Che abbia chiaro che l'esame riguarda le funzioni pubbliche del comandante, non la tecnica marinaresca.