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Chi deve sostenere l'esame e chi non può comandare affatto

IT-LEGGE-IT-M1 · Chi deve sostenere l'esame · IT-LEGGE-IT-M1-A Il requisito di cittadinanza, l'ambito del D.M. 38/2012 e l'organizzazione dell'esame.

Il **requisito di cittadinanza** dell'art. 292-bis cod. nav. stabilisce se si può comandare una nave italiana; l'esame stabilisce soltanto se un comandante UE può esercitarne le funzioni pubbliche.

Dove sbagliano i candidati

Due errori ricorrono. Il primo: pensare che l'esame di legislazione sia una porta aperta a qualunque comandante competente. Non lo è: vi accede solo chi supera già il requisito di cittadinanza. Il secondo: credere che, trattandosi di uno yacht, le regole della nave mercantile non si applichino. La legge parla di navi battenti bandiera italiana e non esclude gli yacht. Lo verifichi prima di accettare un comando.

Il requisito di cittadinanza

L'art. 292-bis cod. nav. dispone che a bordo delle navi italiane il comandante, e il primo ufficiale di coperta quando ne svolge le funzioni, siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. L'accesso alle funzioni richiede inoltre una qualificazione professionale e una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche di cui il comandante è investito.

L'art. 6, comma 9, D.Lgs. 71/2015 ripete la regola nel decreto STCW e rinvia all'art. 292-bis.

Chi rientra nel decreto

Candidato Posizione
Comandante UE/SEE non iscritto nelle matricole della gente di mare Deve sostenere l'esame (art. 1, c. 1, D.M. 38/2012)
Primo ufficiale UE/SEE delegato alle funzioni di comandante Deve sostenere l'esame (art. 1, c. 2)
Comandante italiano iscritto nelle matricole Fuori dal decreto
Comandante di Paese terzo (Regno Unito, USA, Isole Marshall, Cayman...) Non può comandare: manca la cittadinanza

Dopo la riscrittura dell'art. 119 cod. nav. da parte della L. 70/2026, possono iscriversi nelle matricole i cittadini UE, SEE e svizzeri, e i residenti in Italia di qualunque Stato. Non è chiarito se la sola iscrizione faccia uscire il comandante UE dal D.M. 38/2012: la via sicura resta l'esame.

Certificati di Paesi terzi

L'art. 20, comma 1, D.Lgs. 71/2015 consente il riconoscimento dei certificati di Paesi terzi solo per funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale che ne svolge le funzioni. L'elenco MIT «aggiornato al luglio 2025» comprende il Regno Unito tra i Paesi terzi riconosciuti; Stati Uniti e Isole Marshall non vi figurano. Un primo ufficiale MCA può quindi ottenere la convalida come primo ufficiale, ma non assumere le funzioni di comandante; un comandante britannico non può comandare una nave italiana.

ATTENZIONE - La convalida non supera la cittadinanza La convalida di riconoscimento non è disponibile per la funzione di comandante se il titolare è cittadino di un Paese terzo. Se lo yacht passa alla bandiera italiana, controlli il passaporto del comandante prima delle pratiche.

Yacht: la questione aperta

Art. 292-bis, D.Lgs. 71/2015 e D.M. 38/2012 parlano di navi. L'art. 1 del D.Lgs. 71/2015 esclude le unità da diporto che non svolgono traffici commerciali: gli yacht privati restano fuori dal decreto STCW, quelli commerciali vi rientrano. Non si è trovata alcuna circolare che chiarisca come le Capitanerie applichino il D.M. 38/2012 alle navi da diporto commerciali. Consideri l'esame applicabile e chieda conferma scritta alla Direzione marittima.

Cosa vuole vedere l'esaminatore

  • Che sappia enunciare la regola in una frase citando l'art. 292-bis.
  • Che sappia perché è davanti alla commissione: cittadino UE/SEE, non iscritto nelle matricole, titolare di certificato II/2.
  • Che abbia chiaro che l'esame riguarda le funzioni pubbliche del comandante, non la tecnica marinaresca.

Studio indipendente. xplor non è affiliata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), alla Guardia Costiera / Capitanerie di porto né ad alcuna area marina protetta, non è una scuola nautica né un centro di formazione riconosciuto e non rilascia patenti, titoli, certificati o convalide. L'esame si sostiene solo davanti alla commissione di una Direzione marittima, su domanda formale, e solo quella commissione rilascia l'attestazione ai sensi dell'art. 292-bis; nulla di questo corso vale ai fini dell'esame. Contenuto redatto con l'ausilio dell'IA, in attesa di revisione da parte di un esperto della materia.