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Locazione e noleggio: due contratti, due rischi diversi

IT-CHARTER-IT-M1 · Il quadro giuridico · IT-CHARTER-IT-M1-A I due contratti, l'annotazione dell'uso commerciale e il mediatore del diporto, come si leggono dopo la L. 70/2026.

Nel Codice la parola «charter» non esiste. **Locazione** e **noleggio** sono contratti distinti, con rischi in capo a soggetti diversi, e tutta la documentazione discende da quale dei due è stato firmato.

Quadro normativo

Riferimenti: D.Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto) artt. 42–48 come modificati dalla L. 70/2026. Presuppone: nulla, si parte da qui.

Due contratti, non uno

Nel mondo anglosassone si dice «charter» per quasi tutto. Il Codice distingue invece due contratti, e il primo compito di chi gestisce uno yacht in Italia è sapere quale dei due c'è nella cartella di bordo.

Locazione Noleggio
Articolo 42 47
Oggetto Godimento dell'unità per un tempo determinato Messa a disposizione dell'unità (o di cabine) per un periodo o per un itinerario concordato, a scopo ricreativo
Chi detiene l'unità Il conduttore assume la temporanea detenzione Resta al noleggiante
Equipaggio Affare del conduttore Resta alle dipendenze del noleggiante
Rischio della condotta Conduttore (art. 42, c. 2, 2026) Noleggiante
Obblighi del proprietario Unità efficiente, dotata, documentata e assicurata (art. 45) Idem, armata ed equipaggiata, con assicurazione estesa a noleggiatori e passeggeri (art. 48)

La nuova formulazione dell'art. 42, c. 2 va letta con calma: con l'unità locata «il conduttore assume la temporanea detenzione della stessa e con essa i rischi derivanti dalla sua condotta». È la frase che il perito dell'assicurazione citerà dopo un incaglio.

Forma scritta, a bordo

Per imbarcazioni (oltre 10 e fino a 24 m) e navi (oltre 24 m) entrambi i contratti vanno redatti per iscritto a pena di nullità e tenuti a bordo in originale o copia conforme (artt. 42, c. 3 e 47, c. 3). Lo stesso vale per sublocazione, cessione e subnoleggio. Il natante non è soggetto a questa regola, ma noleggiarlo sulla parola resta un'imprudenza.

ATTENZIONE — Senza carta non c'è contratto Un noleggio «confermato via e-mail» non è il contratto scritto che il Codice richiede. Se la Guardia Costiera sale a bordo e non trova nulla, lei dovrà spiegare un contratto nullo e, con ogni probabilità, un uso commerciale abusivo.

Ritardo nella riconsegna e prescrizione

Due regole della locazione che gli armatori ricordano solo quando servono:

  • Ritardo (art. 43). Il contratto non si rinnova solo perché il conduttore trattiene l'unità. Se il ritardo, per fatto del conduttore, non supera un decimo della durata, non si liquidano danni ma al locatore spetta un corrispettivo doppio per il tempo eccedente, salvo diverso accordo.
  • Prescrizione (art. 44). I diritti derivanti dalla locazione si prescrivono in un anno dalla scadenza o, in caso di ritardo, dalla riconsegna.

Esempio (dati illustrativi). Locazione di 14 giorni a 28.000 euro: 2.000 euro al giorno. Un decimo di 14 giorni è 1,4 giorni. Il conduttore che riconsegna con un giorno di ritardo deve 2 × 2.000 = 4.000 euro per quel giorno. Oltre 1,4 giorni la regola del doppio non copre più il caso e si torna al risarcimento ordinario.

Che cosa il noleggio non può essere

Il noleggio non può avere ad oggetto un collegamento di linea a orari prestabiliti tra località predefinite (art. 47, c. 2). Una corsa quotidiana alle 10:00 da un paese all'altro chiamata «noleggio» è trasporto di persone a titolo oneroso, sanzionato a parte dall'art. 55, con sospensione della patente da uno a tre mesi. L'aggiunta del noleggio per itinerario nel 2026 non cambia nulla: un percorso concordato con il noleggiatore resta diporto, non un orario.

CONSIGLIO — Chiami il contratto con il suo nome I contratti italiani ricavati da modelli MYBA a volte chiamano «lease» un noleggio con equipaggio. Se l'equipaggio resta suo, il testo italiano e le clausole operative devono descrivere un noleggio. L'etichetta decide chi porta il rischio.

Il seguito

Il resto del corso poggia su questa distinzione. L'annotazione commerciale (L1.2) abilita lo yacht di bandiera italiana a entrambi i contratti; l'art. 42-bis (L2.2) è una figura intermedia; le lezioni sull'IVA (M5) trattano entrambi come «locazione, noleggio e simili».

Studio indipendente. xplor non è collegata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), alla Guardia Costiera / Capitanerie di porto né ad alcuna area marina protetta, non è una scuola nautica né un centro di formazione riconosciuto e non rilascia patenti, titoli, certificati o convalide. Annotazioni, dichiarazioni e certificati per il noleggio si ottengono solo tramite STED, Capitanerie e gli organismi previsti dalla legge, e nulla di questo corso costituisce consulenza legale o fiscale per uno specifico yacht o contratto. Contenuto redatto con l'ausilio dell'IA, in attesa di revisione da parte di un esperto della materia.