Quadro normativo
Riferimenti: ΓΚΛ 20 artt. 2, 4(1)(η)–(ι) e 26(3) come modificato dal ΦΕΚ Β' 4559/2026; legge 4926/2022 art. 10(5). Si basa su: nulla; si parte da qui.
Prima la lacuna
Chi arriva da Spagna, Francia o Italia si aspetta una regola nazionale sulla posidonia. In Grecia non ne è stata trovata nessuna. Né il regolamento portuale ΓΚΛ 20 (Γενικός Κανονισμός Λιμένα, Genikós Kanonismós Liména, Regolamento generale dei porti), né il ΓΚΛ 23, né la legge 4926/2022 vietano espressamente di ancorare sulle praterie. Un'ONG greca di tutela del mare sostiene che il diritto greco ed europeo lo vieti, ma un testo con sanzione non è stato trovato. È un'affermazione di seconda mano, non un articolo.
Ciò che è certo: l'allegato I della direttiva Habitat 92/43/CEE elenca 1120* Praterie di posidonia come tipo di habitat prioritario. La tutela passa dai siti Natura 2000 e dai decreti dei parchi, non da una regola generale sull'ancoraggio. I divieti concreti arrivano quindi dai decreti dei parchi e dalle decisioni delle Capitanerie.
PRUDENZA — Nessuna regola non significa via libera Dove un parco o una Capitaneria regola, la regola vale. E una prateria distrutta impiega decenni. Ancori sulla sabbia anche dove nessuno lo impone.
A chi si rivolge davvero il ΓΚΛ 20
Il ΓΚΛ 20 disciplina i ταχύπλοα (tachýploa, motoscafi veloci). L'art. 2(1) vi include le unità con fuoribordo oltre 30 CV, entrobordo a benzina o entro-fuoribordo oltre 40 CV, entrobordo diesel oltre 70 CV; per gommoni, multiscafi e carene a V le soglie scendono a 15/30/50 CV. Le barche a vela e le barche tradizionali in legno con entrobordo non sono motoscafi veloci.
In pratica: le distanze colpiscono il tender da 40 CV, il motoscafo, la moto d'acqua, non lo yacht a vela in quanto tale. Per lo yacht contano le decisioni locali (lezione 1.2) e le regole dei parchi (modulo 2).
I numeri
| Regola | Valore | Articolo |
|---|---|---|
| Distanza dal lato esterno delle boe balneari | almeno 100 m | art. 4(1)(ι)(ια) |
| Distanza dai bagnanti dove non ci sono boe | almeno 200 m | art. 4(1)(ι)(ιβ) |
| Velocità entro 200 m dalla riva | al massimo 5 nodi, anche senza bagnanti | art. 4(1)(ι)(ιγ) |
| Decisioni della Capitaneria su ancoraggio, spostamento, divieti | rispettarle | art. 4(1)(η) |
| Dentro le boe | niente navigazione, niente ancoraggio di mezzi a motore | art. 26(3), testo 2026 |
Che cosa è cambiato nel 2026
Fino a luglio 2026 l'art. 26(3) vietava, dentro l'area delle boe, solo l'ancoraggio. Il nuovo testo della Υ.Α. 2131.4/52320/2026 (ΦΕΚ Β' 4559, 24.07.2026) dice: dentro l'area delimitata dalle boe sono vietati navigazione e ancoraggio di ogni θαλάσσιο μέσο αναψυχής (thalássio méso anapsychís, mezzo nautico da diporto) a motore, privato o a noleggio, «salvo diversa disposizione». La nozione è legata dall'art. 2(2) ai mezzi delle parti B e C del ΓΚΛ 20; se vi rientri anche un grande yacht a motore non è del tutto chiaro.
CONSIGLIO — In pratica è semplice Consideri la fila di boe gialle un muro per tutto ciò che ha un motore, tender compreso. Per sbarcare gli ospiti usi un corridoio di lancio segnalato (lezione 3.2).
Nessun regime per lunghezza
In Grecia non esiste un modello alla francese con dichiarazione oltre una certa lunghezza. La legge 4926/2022 art. 10(5) consente alla Capitaneria solo di fissare posti di ancoraggio e attesa per le unità da escursione giornaliera e, per baie e spiagge, un numero massimo giornaliero. Per gli yacht contano la decisione locale e il parco.
Per la prassi sulla posidonia nei Paesi vicini veda Anchoring in the Balearics, Anchoring on the Riviera and Corsica e Anchoring in Italy: posidonia & marine protected areas.