Quadro normativo
Riferimenti: Codice artt. 2 e 3; D.M. 146/2008 artt. 78–89-ter; L. 172/2003 art. 3; D.M. 95/2005; L. 70/2026. Presuppone: L1.2.
Le parole della taglia
| Termine | Significato (Codice art. 3) |
|---|---|
| Natante | Fino a 10 m |
| Imbarcazione | Oltre 10 m e fino a 24 m |
| Nave da diporto | Oltre 24 m; «minore» fino a 500 GT, «maggiore» oltre |
Prima via: unità da diporto annotata per uso commerciale
L'art. 2, c. 1, elenca gli usi commerciali: locazione e noleggio, insegnamento professionale della navigazione, appoggio ai centri di immersione, assistenza all'ormeggio, assistenza e traino, somministrazione di cibi e bevande e commercio itinerante. Per imbarcazioni e navi l'uso è annotato nell'ATCN (Archivio telematico centrale) tramite lo STED (Sportello telematico del diportista). L'esercente deve essere iscritto al registro delle imprese per quell'attività, e l'annotazione compare sulla licenza di navigazione.
Novità 2026 (L. 70/2026, in vigore dal 10 maggio 2026):
- art. 2, c. 2-ter: il privato può concedere l'unità in locazione a un'impresa di noleggio per determinati periodi dell'anno; l'annotazione la fa l'impresa;
- art. 2, c. 4: le unità annotate per locazione o noleggio «non possono essere utilizzate per attività non commerciale». La crociera privata del proprietario su uno yacht annotato per il noleggio non è più ammessa.
Sicurezza. Le unità a noleggio che trasportano fino a 12 passeggeri (escluso l'equipaggio; i bambini sotto l'anno non contano) devono avere il certificato di idoneità al noleggio (D.M. 146 art. 78), rilasciato sulla base della dichiarazione di un organismo notificato o autorizzato (per scafi oltre 24 m, solo un organismo autorizzato). Si rinnova ogni 3 anni (art. 83), con visita iniziale comprensiva di ispezione a secco della carena e visite periodiche alla scadenza. Oltre 12 passeggeri si applicano le norme nazionali sulle navi da passeggeri o la SOLAS (art. 78, c. 2).
Seconda via: navi destinate esclusivamente al noleggio nel Registro Internazionale
La L. 172/2003 art. 3 consente di iscrivere nel Registro Internazionale le navi oltre i 24 m adibite esclusivamente al noleggio in navigazione internazionale. Queste navi:
- trasportano non più di 12 passeggeri;
- hanno un certificato di classe;
- seguono il D.M. 95/2005, che copre le unità fino a 1.000 GT;
- sono armate «di norma» dal comandante più due marittimi italiani o UE (il comandante può aggiungerne altri).
Il D.M. 95/2005 in breve:
- Tipi di navigazione: internazionale senza limiti, oppure internazionale a corto raggio entro 60 miglia da porti di rifugio (90 se autorizzata).
- Convenzioni: SOLAS, MARPOL e Load Lines adattate; ISM e ISPS da 500 GT.
- Tabella di armamento: principi IMO A.890(21).
- Visite: rinnovo annuale; certificato di sicurezza per non oltre 12 mesi, prorogabile di un mese.
Più di 12 ospiti?
Il D.M. 133/2024 ha inserito nel D.M. 146 l'art. 89-ter, che istituisce l'Italian Passenger Yacht Code per navi da diporto a noleggio e navi RI che trasportano più di 12 e non più di 36 passeggeri in viaggi internazionali. Il decreto di approvazione era previsto entro sei mesi; a settembre 2026 non è stato reperito. Lo stesso vale per l'aggiornamento del D.M. 95/2005 (art. 89-bis).
PRUDENZA — Il tetto dei 12 passeggeri è reale Finché il Passenger Yacht Code non è in vigore, il tredicesimo ospite porta lo yacht di bandiera italiana fuori da entrambi i regimi del diporto. Diffidi di chi sostiene il contrario.
Per il confronto con altre bandiere, veda Chartering in French Waters e il corso sulla conformità del noleggio in Spagna.