Quadro normativo
Riferimenti: Cod. nav. art. 292-bis; D.Lgs. 71/2015 artt. 6, c. 9, e 20, c. 1; D.M. 1 febbraio 2012 n. 38 come modificato dal D.M. 2 settembre 2015; L. 172/2003 art. 3, c. 4. Presuppone: L3.1.
La regola
L'art. 292-bis del Codice della navigazione stabilisce che a bordo delle navi di bandiera italiana il comandante, e il primo ufficiale di coperta quando ne svolge le funzioni, devono essere cittadini di uno Stato UE o SEE. L'accesso alle funzioni richiede inoltre una qualificazione professionale e una conoscenza della lingua e della legislazione italiana sufficiente a tenere i documenti di bordo e a esercitare le funzioni pubbliche del comandante. Il D.Lgs. 71/2015 art. 6, c. 9, ripete la regola; l'art. 20, c. 1, esclude per queste funzioni il riconoscimento di certificati di Paesi terzi.
Gli ostacoli sono dunque due e distinti: cittadinanza e certificato. Un comandante britannico non supera il primo, qualunque sia il suo certificato. Un comandante comunitario con certificato UE riconosciuto li supera entrambi, ma deve comunque dimostrare la conoscenza della legge italiana.
Vale anche per gli yacht?
Le norme parlano di «navi battenti bandiera italiana». Nessuna circolare consultata per questo corso afferma espressamente che la regola si applichi alle navi da diporto commerciali come alle navi mercantili. Per le navi del Registro Internazionale destinate al noleggio, la L. 172/2003 art. 3, c. 4, prevede comunque un equipaggio «di norma» di due persone più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato UE. Consideri la regola applicabile agli yacht commerciali di bandiera italiana, salvo diversa indicazione scritta dell'ufficio.
L'esame
Il D.M. 38/2012, modificato nel 2015, riguarda i comandanti UE/SEE non iscritti nelle matricole italiane e i primi ufficiali comunitari delegati alle funzioni di comandante.
| Elemento | Contenuto |
|---|---|
| Lingua | Italiano o inglese, a scelta del candidato |
| Prova scritta | Redazione di uno di otto atti: morte, nascita, matrimonio, scomparsa in mare, testamento, arresto, giornale nautico, convenzione di arruolamento |
| Prova orale | Carte di bordo e ruolo equipaggio; giornale nautico e libri di bordo (inventario, generale e di contabilità, navigazione, carico, macchina); atti di stato civile e loro trasmissione; potere disciplinare su equipaggio e passeggeri; funzioni di polizia giudiziaria, obbligo di denuncia, reati in navigazione |
| Commissione | Presso la Direzione marittima: un ufficiale superiore delle Capitanerie, un rappresentante sindacale, un rappresentante dell'armamento |
| Sessioni | Una estiva e una invernale; straordinarie con almeno 30 giorni di preavviso |
Serve un certificato STCW II/2 e la convalida consolare italiana, o la prova di averla richiesta.
Imbarcare prima dell'esame
L'art. 3, c. 4, consente al comandante comunitario di imbarcare prima dell'esame delegando documenti di bordo e atti di stato civile a un primo ufficiale italiano, oppure, per non oltre 6 mesi, a un primo ufficiale comunitario già in possesso dell'attestazione.
Dopo l'esame
L'attestazione vale con la convalida e non oltre 5 anni. Si rinnova automaticamente se nell'ultimo quinquennio si sono svolti almeno 12 mesi da comandante (o da primo ufficiale con funzioni di comandante) su navi italiane (art. 7).
CONSIGLIO — Si prepari sul serio L'atto scritto è breve ma formale: la commissione si aspetta intestazioni, testimoni e passaggi di trasmissione corretti. Diritto marittimo italiano per comandanti UE tratta gli otto atti con modelli.